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Tuttavia, lo ha fatto avviso di atti di liquidazioneA partire dal verificaA partire dal recupero e da disputa E imporre sanzionicosì come da avvisi di irregolarità successive verifiche formali prima arte. 36-ter del DPR n. 600/1973 esclude l’accesso a tale vantaggiosa possibilità di revoca parziale delle sanzioni, mentre oggetto della disposizione speciale solo le violazioni diverse da quelle descritte ai commi 166-173 (sanatoria dei vizi di forma) e 153-159 (definizione di costituzione in mora).
Quest’ultima procedura consente, in particolare, di porre rimedio alle infrazioni contestate attraverso le denunce di irregolarità emesse ai sensi del comma 3 dell’art. 36-BIS del DPR n. 600/1973 e dell’art. 54-BIS del DPR n. 633/1972, con pagamento del 3% delle sanzioni in proporzione all’imposta dovuta.
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Comunicazioni benigne: quando si può usare la definizione facilitata?
Il fattore decisivo per l’utilizzo o meno della segnalazione facilitata delle irregolarità è, in linea di principio, la ricezione:
1. di bonifica con riguardo agli anni d’imposta 2019, 2020 e 2021, anche se pronunciati successivamente all’entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2023)
– per i quali non sia ancora scaduto il termine di 30 giorni per il rimborso ridotto;
2. di costituzione in mora bonaria il cui pagamento rateale è già iniziato il 1° gennaio 2023
– in questo caso i pagamenti proseguono con penali ridotte al 3% anziché al 10%.
Quando si possono invocare i vari condoni?
Per quanto detto, nei casi in cui a denuncia di irregolarità di cui ai predetti articoli 36-BIS e 54-BIS su periodi d’imposta ancora verificabili non lei era ricevuto dal contribuenteal contempo, deve essere riconosciuto il diritto al pentimento speciale, per l’assenza di ostacoli a tale istituto e per l’impossibilità di accedere al procedimento di definizione delle liti.
Diversamente, nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2023), gli avvisi contenenti irregolarità siano stati regolarmente segnalati:
– non erano più “pendenti”. corso del periodo prevedere il pagamento ridotto delle sanzioni;
– e, per effetto di tale mancato pagamento, fino al 30 giugno 2022 non sono stati già affidato i relativi compiti delle agenzie di riscossione,
Finalmente
Il pentimento particolare sembra includere anche i casi di mancato pagamento dei tributi dichiarati, ma a conferma di quanto indicato nella tabella sinottica sottostante, sarebbe interessante conoscere anche il pensiero dell’Agenzia delle Entrate.
E sarebbe anche interessante capire il perché di questa curiosa lotteria delle sanzioni dove, in presenza dello stesso mancato versamento di imposte dichiarate dovute nei moduli, contribuente già iscritto a ruolo, la completa cancellazione delle sanzioni sarà consentito, a chi potrà invece definire un sollecito benigno “pendente” le sanzioni saranno ridotte al 3%, mentre chi non ha ricevuto il sollecito benigno per periodi d’imposta ancora verificabili entro il 31 marzo 2023 potrà ricevere il pentimento speciale con pene ridotte all’1,67% (cioè 1/18 del 30%).
Francamente, non sembra facile trovare una convincente coerenza logica nella seguente griglia di possibilità definitrici:
Tipologia di atto |
Una specie di amnistia |
Misurare le punizioni |
Come accedere |
Benigni messaggi “pendenti” emessi nell’ambito della liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021, in quanto il termine di pagamento non è ancora scaduto il 1° gennaio, 2023 e che vengono inviate al contribuente successivamente al 1° gennaio 2023 |
Soddisfano la definizione prima arte. 1, comma 153, legge n. 197/2022 (definizione di comunicazioni amichevoli) |
Sanzioni ridotte al 3% – e non al normale 1/3 del 30% (10%) |
Pagando la prima rata entro il termine di 30 giorni in caso di rinvio, ovvero l’intero importo dovuto per tasse e oneri sociali, interessi e maggiorazioni, più sanzioni ridotte al 3% |
Mancati/insufficienti pagamenti non contestati con costituzione in mora bonaria del 31 marzo 2023 |
In assenza di notifica di avviso di pagamento (in taluni casi anche in assenza di comunicazione bonaria), possono ricadere nel pentimento speciale (art. 1, commi 174 e ss., Legge n. 197/2022). |
Sanzioni ridotte all’1,67% (equivalente a 1/18 del minimo, ovvero 1/18 del 30%) |
Pagando entro il termine del 31 marzo 2023, integralmente o in prima rata in caso di rinvio, gli importi richiesti al lordo di imposte, interessi e maggiorazioni, oltre alle sanzioni ridotte all’1,67%. Su questo punto sarebbe auspicabile una conferma con l’Amministrazione delle Entrate e delle Dogane |
Cancellazioni bonarie che sono già “scadute” il 1 gennaio 2023, o il cui termine di pagamento è già scaduto il 1 gennaio 2023 |
In presenza dei relativi corrispettivi per ritardato/insufficienza di pagamento già affidati all’agenzia di riscossione al 30 giugno 2022, questi possono essere inclusi nella demolizione |
Completa esonero dalle sanzioni |
Presentando apposita istanza entro e non oltre il 30 aprile 2023 per beneficiare dell’esenzione da sanzioni amministrative, interessi inclusi nelle spese, interessi di mora prima arte. 30, DPR n. 602/1973 e spese di riscossione. L’imposta può essere differita in 18 rate |